martedì 15 luglio 2008

Sul caso Del Turco e sui valori costituzionali

Ho avuto modo di conoscere il presidente Del Turco in occasione delle elezioni europee del 2004. Seppur avendo avuto modo di parlargli per pochissimo tempo mi sembra strano che un uomo della sua statura morale e umana possa aver commesso atti talmente stupidi. Inoltre per portare con se otto senatori dello SDI (!?!) cifra incredibilmente alta per la forza politica dell'allora partito di Boselli.

Lasciando perdere questi elementi sul merito della vicenda - che dovrebbero toccare anche il fenomeno del pentitismo - mi sembra doveroso fare alcune segnalazioni dal punto di vista processuale.

La misura cautelare della detenzione in carcere è prevista dal codice di procedura penale per reati particolarmente gravi. Infatti, in conformità ai principi di gradualità, proporzionalità, personalizzazione delle misure cautelari, la custodia in carcere rappresenta la misura maggiormente limitativa della libertà personale e, pertanto, costituisce la extrema ratio, applicabile soltanto quando ogni altra misura si riveli inidonea alla salvaguardia delle esigenze cautelari. Queste dovrebbero attuarsi solo quando vi sorgano pericoli per lo svolgersi del procedimento penale, l'esecuzione della sentenza, il pericolo che si aggravino le conseguenze del reato, ovvero pericoli di fuga o di inquinamento delle prove.

Credo che nei confronti di Del Turco si stia perpetuando un abuso.
Innanzitutto l'ascrizione del reato di concussione mi sembra solo un modo per rendere possibile la carcerazione preventiva. I fatti ascritti al Del Turco mi sembra configurare piuttosto una corruzione per atti d'ufficio punibile con la pena nel massimo a tre anni e dunque non suscettibile di misura cautelare in carcere.
Inoltre in un sistema costituzionale come il nostro dove la presunzione di innocenza dell'articolo 27 della Costituzione impone che le misure cautelari non abbiano funzione anticipratice della pena e per cui prevede casi molto ristretti per l'applicazione di queste mi sembra che siamo ripiombati negli anni del sistema ambrosiano-inquisitorio dove l'imputato non è assistito dalla presunzione di innocenza e può essere trattato come se fosse colpevole ancora prima della sentenza e dove è prevista un'unica misura cautelare, quella in carcere. Mi chiedo se in questo caso non sarebbe stato più idonea un'altra misura cautelare che è quella dell'interdizione temporanea dal pubblico ufficio.

Inoltre - aspetto molto più grave - il Presidente Del Turco è sottoposto alla misura cautelare del carcere in regime molto simile a quello dell'articolo 41bis dell'ordinamento giudiziario (carcere duro) con isolamento notturno e diurno, con l'impossibilità di incontrare familiari e avvocati. In uno Stato dove Ciro Mazzarella esce di galera per prescrizione dei termini il Presidente Del Turco è sottoposto a regime di carcere duro.

Certo, se il fatto si reputasse vero, allora a seguito di sentenza definitiva la valutazione sull'uomo politico cambierebbe ed a seguito di rinvio a giudizio il PD dovrebbe compiere azioni concrete come chiedere la sospensione di Del Turco dalle organizzazioni del partito.

La notorietà del caso deve far riflettere sul calpestamento continuo dei nostri diritti costituzionali.
Se i requisiti di necessità e urgenza dei decreti legge non esistono più, se il presidente del consiglio diventa il "capo" dell'esecutivo, se si cancella l'obbligatorietà dell'azione penale, se il presunto innocente diventa presunto colpevole allora si dica ai cittadini che lo stato di diritto è stato sospeso, almeno finiremo di attaccarci alla Costituzione per la tutela dei nostri diritti.